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domenica 1 luglio 2012
Sanatoria in arrivo per gli immigrati clandestini che abbiano una occupazione.
Tutto parte da uno schema di decreto legislativo [1] che il Consiglio dei Ministri ha di recente sottoposto alle preposte Commissioni parlamentari. Il decreto intende inasprire le sanzioni per i datori di lavoro che impieghino migranti privi di permesso di soggiorno.

Attualmente, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi tre anni e con la multa fino a 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare [2].

Il nuovo decreto amplierebbe ulteriormente tali sanzioni. Così, il Senato, che lo scorso 5 giugno aveva espresso parere positivo sulle nuove norme, ha subordinato tuttavia l’approvazione delle stesse all’adozione di una sanatoria. In forza di quest’ultima, tutti gli immigrati clandestini, che ad oggi siano titolari di un rapporto di lavoro, otterrebbero il permesso di soggiorno e, quindi, la regolarizzazione.


I datori di lavoro, a loro volta, potranno evitare le sanzioni dichiarando, entro un termine certo, il rapporto di lavoro irregolare e versando almeno tre mensilità di retribuzione, oneri fiscali e contributivi, oltre a una sanzione di 1.000 euro, per ciascun lavoratore irregolare.

Questa sanatoria consentirebbe allo Stato di incassare subito 500.000 milioni di euro (si stimano infatti 500.000 adesioni) e di ottenere ulteriori cinque miliardi di euro l’anno in tasse e contributi (stima: Cgil).

[1] Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16.04.2012, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo  che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale provvedimento recepisce la direttiva comunitaria 2009/52/CE.
[2] Art. 22, comma 12 del T.U. sull’immigrazione, per come novellato dal decreto legge n. 92 del 23.05.2008.



fonte: laleggepertutti.it


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