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Definire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Per migliorare la repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la presente direttiva fornisce agli Stati membri una definizione comune di tali illeciti.

ATTO

Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

SINTESI

Con l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione europea (UE) deve adottare misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni giuridiche vigenti negli Stati membri riguardanti tali reati.

Pertanto, la presente direttiva fornisce una definizione comune per il "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", migliorando così l'applicazione del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Illeciti

La direttiva definisce i seguenti illeciti:

  • aiutare intenzionalmente una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione;
  • aiutare intenzionalmente, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione;
  • istigare, concorrere o tentare di perpetrare uno degli illeciti di cui sopra.

Gli Stati membri adottano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per questi reati. Tuttavia, per il primo illecito menzionato sopra, se l'obiettivo è fornire aiuti umanitari, gli Stati membri non sono obbligati a imporre sanzioni.

RIFERIMENTI

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo di recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 2002/90/CE

5.12.2002

5.12.2004

GU L 328 del 5.12.2002

Ultima modifica: 30.11.2010
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