23 ott

Lavoro nero e immigrazione clandestina: dallo scorso 16 ottobre 2012 sanzioni più severe

Il 16 ottobre è stata  l’alba di un nuovo giorno per i datori di lavoro che, pur occupando irregolarmente un lavoratore extracomunitario, non hanno aderito alla sanatoria per regolarizzarlo.

Lo Stato adotta la linea dura e allo scoccare della mezzanotte del 15 ottobre 2012, ha posto fine al trimestre di tolleranza in cui non potevano essere applicate le nuove sanzioni circa l’occupazione irregolare dei lavoratori extra UE e l’immigrazione clandestina. Eccezione è fatta invece, per chi ha avviato la procedura di regolarizzazione. In questo caso infatti, l’inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio perdura fino alla definizione del procedimento.

Ma torniamo ai datori di lavoro che hanno fatto “orecchie da mercante” ed esploriamo la panoramica di sanzioni introdotte per arginare il grande problema dell’immigrazione clandestina e di fatto vigenti dal 9 agosto 2012.

La condanna preclude il nullaosta

Non può richiedere il nullaosta per far entrare in Italia lavoratori stranieri, il datore di lavoro che nel quinquennio antecedente alla presentazione dell’istanza ha subito condanne penali (contano anche quelle ancora in via di definizione) per reati gravi legati allo sfruttamento del lavoro irregolare e favoreggiamento dell’immigrazione illegale di personale straniero.

Pene più severe per alcuni casi particolari.

Le pene, già di per sé abbastanza severe, s’inaspriscono ancora nel caso in cui si ravvisino situazioni particolarmente gravi. In questo caso la Legge infligge una pena la cui maggiorazione oscilla dal 33% al 50%.

Queste aggravanti, riguardano i casi in cui:

-l’occupazione irregolare coinvolge più di tre lavoratori stranieri;

-l’occupazione irregolare coinvolge dei minorenni ai quali l’attività lavorativa è preclusa;

-ricorre una delle ipotesi appositamente previste dal codice penale con l’articolo 603bis.

L’ultima stangata infine, è inflitta dal giudice che, in sede di condanna, applica una sanzione amministrativa accessoria, pari al costo medio da sostenere per rimpatriare il lavoratore clandestino. L’iter da seguire per determinare la cifra, sarà in seguito definita con apposito decreto interministeriale.

Le Persone giuridiche

Il nuovo regime non risparmia nemmeno le persone giuridiche, anzi, per le società che impiegano irregolarmente lavoratori stranieri, prevede una sanzione pecuniaria che varia da 100 a 200 quote ma che deve comunque mantenersi entro il limite massimo di 150.000 euro.

Premiato lo straniero che denuncia.

In casi di particolare sfruttamento inoltre, la Legge fornisce ai clandestini un motivo in più per ribellarsi e denunciare il datore di lavoro.

I lavoratori che denunciano o collaborano con le istituzioni durante lo svolgimento del procedimento penale a carico del datore di lavoro, previo consenso del giudice, possono ottenere un permesso di soggiorno umanitario semestrale.

Il permesso di soggiorno umanitario, consente al lavoratore straniero di svolgere un’attività lavorativa e può essere rinnovato per un anno o fino a che non si giunge al completamento della procedura penale.

Così com’è concesso, infine, il permesso di soggiorno rilasciato per scopi umanitari, può essere revocato nel caso in cui non sussistano più le motivazioni che ne hanno permesso il rilascio.

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